Sentenza 426/2008 (ECLI:IT:COST:2008:426)
Massima numero 33057
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  15/12/2008;  Decisione del  15/12/2008
Deposito del 19/12/2008; Pubblicazione in G. U. 24/12/2008
Massime associate alla pronuncia:  33058


Titolo
Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Appello dell'imputato - Possibilità di appellare le sentenze che applicano la pena pecuniaria se viene impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno - Denunciato eccesso di delega per violazione del criterio dell'inappellabilità delle sentenze che applicano la sola pena pecuniaria di cui alla legge n. 468 del 1999 - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui prevede che l'imputato può proporre appello anche contro le sentenze del giudice di pace che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno. Non è condivisibile la tesi del rimettente, secondo il quale la norma sarebbe in contrasto con la delega di cui all'art. 17, comma 1, delle legge 24 novembre 1999, n. 468: infatti, dall'esame di quest'ultima si evince che il legislatore delegante ha inteso attribuire una portata generale alla appellabilità delle sentenze del giudice di pace, configurando come eccezioni - come tali, di stretta interpretazione - le ipotesi di inappellabilità. In tale contesto, l'espressione riferita alle sentenze che applicano la sola pena pecuniaria utilizzata dal delegante non è riferibile alle sentenze che rechino anche la condanna al risarcimento del danno. Questa lettura è coerente con la ratio dell'art. 17, finalizzato al contemperamento dell'esigenza di garantire comunque un secondo grado di giudizio avverso le sentenze del giudice di pace e di soddisfare il canone della semplificazione dell'iter processuale, che si riverbera anche sul regime delle impugnazioni. Inoltre, l'individuazione della condanna al risarcimento del danno come elemento discriminante del regime di impugnazione è coerente con l'impianto del rito penale del giudice di pace, nel quale è previsto che condotte riparatorie post delictum determinino l'estinzione del reato.

Sulla delega v., citate, sentenze n. 98/2008, n. 341/2007, n. 174/2005, n. 308/2002 e ordinanze n. 213/2005 e n. 490/2000.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 37  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte