Sentenza 426/2008 (ECLI:IT:COST:2008:426)
Massima numero 33058
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  15/12/2008;  Decisione del  15/12/2008
Deposito del 19/12/2008; Pubblicazione in G. U. 24/12/2008
Massime associate alla pronuncia:  33057


Titolo
Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Appello dell'imputato - Possibilità di appellare le sentenze che applicano la pena pecuniaria se viene impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno - Lamentata violazione del principio di eguaglianza - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che l'imputato può proporre appello anche contro le sentenze del giudice di pace che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno. La norma non ha, come invece ritenuto dal rimettente, differenziato ingiustificatamente il regime di impugnazione delle sentenze del giudice di pace che applicano la pena pecuniaria rispetto al regime stabilito dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. per le condanne alla sola ammenda pronunciate dal tribunale, poiché il procedimento davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con quello davanti al tribunale, considerato che la competenza del primo concerne reati espressivi di conflitti a carattere interpersonale, rispetto ai quali è contemplata l'estinzione conseguente a condotte riparatorie ed è definito un autonomo apparato sanzionatorio. A tali peculiarità corrisponde non irragionevolmente una asimmetria nel regime di impugnazione.

Sulle peculiarità del procedimento dinanzi al giudice di pace v., citate, sentenza n. 2/2008 e ordinanze n. 28/2007, n. 415 e n. 228/2005.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 37  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte