Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Appello dell'imputato - Possibilità di appellare le sentenze che applicano la pena pecuniaria se viene impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno - Lamentata violazione del principio di eguaglianza - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che l'imputato può proporre appello anche contro le sentenze del giudice di pace che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno. La norma non ha, come invece ritenuto dal rimettente, differenziato ingiustificatamente il regime di impugnazione delle sentenze del giudice di pace che applicano la pena pecuniaria rispetto al regime stabilito dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. per le condanne alla sola ammenda pronunciate dal tribunale, poiché il procedimento davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con quello davanti al tribunale, considerato che la competenza del primo concerne reati espressivi di conflitti a carattere interpersonale, rispetto ai quali è contemplata l'estinzione conseguente a condotte riparatorie ed è definito un autonomo apparato sanzionatorio. A tali peculiarità corrisponde non irragionevolmente una asimmetria nel regime di impugnazione.
Sulle peculiarità del procedimento dinanzi al giudice di pace v., citate, sentenza n. 2/2008 e ordinanze n. 28/2007, n. 415 e n. 228/2005.