Procedimento civile - Giudizio di opposizione a sanzioni amministrative - Spese processuali - Omessa previsione dell'applicabilità, a favore dell'Ente locale assistito dai propri dipendenti, della tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza e del principio di parità delle parti nel processo - Questione espressa in forma contraddittoria e con motivazione inadeguata sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma undicesimo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost. nella parte in cui non prevede che «nella liquidazione delle spese a favore dell'Ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato, ivi previsti». Invero, la questione è espressa in forma contraddittoria, risolvendosi, per un verso, in una richiesta di avallo interpretativo, per un altro, nella deduzione di meri inconvenienti di fatto derivanti da una certa applicazione della norma censurata, e non è adeguatamente motivata in ordine alla non manifesta infondatezza. Inoltre, il rimettente non ha valutato la possibilità di una interpretazione della norma censurata conforme ai principi costituzionali che egli assume violati.
- V., citata, ordinanza n. 130/2005.