Sentenza 428/2008 (ECLI:IT:COST:2008:428)
Massima numero 33060
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  15/12/2008;  Decisione del  15/12/2008
Deposito del 19/12/2008; Pubblicazione in G. U. 24/12/2008
Massime associate alla pronuncia:  33061  33062


Titolo
Professioni - Norme della Regione Valle d'Aosta - Maestro di sci e delle scuole sci - Sanzioni amministrative conseguenti all'organizzazione in forma collettiva della professione al di fuori di una scuola di sci autorizzata - Ricorso del Governo - Impugnazione proposta oltre il termine prescritto - Inammissibilità.

Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, lettera d), della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 31 dicembre 1999, n. 44, censurato, in riferimento agli artt. 4, 41 e 120 della Costituzione, nonché all'art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed agli artt. 49, 50 ed 81 del Trattato CE ed alla direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, nella parte in cui prevede le sanzioni amministrative conseguenti all'organizzazione in forma collettiva della professione di maestro di sci al di fuori delle scuole autorizzate. La disposizione censurata, infatti, non è stata modificata dall'art. 11 della legge regionale n. 29 del 2007, sicché l'impugnazione risulta proposta oltre il termine di cui all'art. 127, primo comma, Cost.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  31/12/1999  n. 44  art. 25  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 120

legge costituzionale  art. 2

Altri parametri e norme interposte

Trattato CE    n.   art. 49  

Trattato CE    n.   art. 50  

Trattato CE    n.   art. 81  

direttiva CE  12/12/2006  n. 123  art.