Professioni - Norme della Regione Valle d'Aosta - Maestro di sci e delle scuole sci - Obbligo di svolgere la propria attività soltanto nell'ambito di una scuola sci autorizzata o in forma individuale e non pure in forma associata con altri maestri di sci - Disciplina del numero minimo di maestri indispensabile per aprire una scuola - Ricorso del Governo - Denunciata lesione dei principi comunitari della libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità e di libera concorrenza - Insufficiente motivazione delle censure - Inammissibilità della questione.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8, comma 2, ed 11, comma 2, della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 13 novembre 2007, n. 29, censurati, in riferimento all'art. 120 Cost., all'art. 2 dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta ed agli artt. 49, 50 ed 81 del Trattato CE ed alla direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, nella parte in cui prevedono l'obbligo, per i maestri di sci, di svolgere la propria attività soltanto nell'ambito di una scuola sci autorizzata o in forma individuale e non in forma associata con altri maestri di sci e disciplinano il numero minimo di maestri indispensabile per aprire una scuola. Infatti, premesso che nel giudizio costituzionale in via principale l'esigenza di una adeguata motivazione dell'impugnazione si pone in termini anche più pregnanti che in quello in via incidentale, il ricorrente non ha dedotto alcun argomento a conforto della censura riferita all'art. 120 Cost., limitandosi al riguardo a trascrivere il testo della norma costituzionale, mentre, a sostegno della denunciata violazione degli altri parametri, ha dedotto una motivazione meramente assertiva.
- Sul fatto che sia sufficiente il richiamo delle censure nella parte motiva del ricorso a prescindere dal fatto che siano riportate nell'epigrafe o nella parte conclusiva dello stesso, v., citata, sentenza n. 137/2007.
- Sul fatto che, nel giudizio costituzionale in via principale, l'esigenza di una adeguata motivazione dell'impugnazione si pone in termini più pregnanti che in quello in via incidentale v., citate, ex plurimis: sentenze nn. 120, 2/ 2008; n. 430/2007.