Sentenza 428/2008 (ECLI:IT:COST:2008:428)
Massima numero 33062
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  15/12/2008;  Decisione del  15/12/2008
Deposito del 19/12/2008; Pubblicazione in G. U. 24/12/2008
Massime associate alla pronuncia:  33060  33061


Titolo
Professioni - Norme della Regione Valle d'Aosta - Maestro di sci e delle scuole sci - Obbligo di svolgere la propria attività soltanto nell'ambito di una scuola sci autorizzata o in forma individuale e non pure in forma associata con altri maestri di sci - Disciplina del numero minimo di maestri indispensabile per aprire una scuola - Ricorso del Governo - Denunciata lesione del diritto al lavoro e dei principi di libertà di iniziativa economica - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, 8, comma 2, ed 11, comma 2, della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 13 novembre 2007, n. 29, censurati, in riferimento agli artt. 4 e 41 Cost., nella parte in cui stabiliscono l'obbligo, per i maestri di sci, di svolgere la propria attività soltanto nell'ambito di una scuola sci autorizzata o in forma individuale e non in forma associata con altri maestri di sci e disciplinano il numero minimo di maestri indispensabile per aprire una scuola. Invero, premesso che l'art. 4, primo comma, Cost., nell'ambito della rilevanza costituzionale del lavoro, non esclude che il legislatore ordinario possa prevedere condizioni e limiti per l'esercizio del relativo diritto, in considerazione dei caratteri che connotano determinate attività, purché essi siano preordinati alla tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali parimenti oggetto di protezione costituzionale - finalità, questa, che permette altresì la fissazione di limiti, non incongrui e non irragionevoli, alla libertà di iniziativa economica privata (art. 41, primo e secondo comma, Cost.) - le peculiarità dell'attività svolta dai maestri di sci, caratterizzata da profili di pericolosità, e lo scopo di garantire la tutela dell'incolumità degli allievi e dei terzi giustificano la fissazione di un numero minimo di maestri per ciascuna scuola non incongruamente stabilito dalle norme regionali impugnate con riferimento alla portata oraria degli impianti della località sciistica nella quale opera la scuola.

- Sul fatto che la disciplina dell'attività svolta dai maestri di sci è attribuita alla competenza legislativa esclusiva della Regione Valle d'Aosta, v., citata, sentenza n. 13/1961.

- Sul fatto che l'attività sciistica, sebbene implichi rischi minori rispetto a quelli inerenti a sport alpini, è comunque caratterizzata da profili di pericolosità, che ne impongono una regolamentazione in grado di garantire la tutela della incolumità degli allievi e dei terzi v., citate, sentenze n. 360/1991 e n. 13/1961.

- Sul fatto che il legislatore ordinario, in considerazione dei caratteri che connotano determinate attività, possa prevedere la fissazione di limiti, non incongrui e non irragionevoli, purché siano preordinati alla tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali parimenti oggetto di protezione costituzionale, v., per tutte, citate, sentenze n. 147/2005, n. 307/2002, n. 441/2000.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  13/11/2007  n. 29  art. 7  co. 

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  13/11/2007  n. 29  art. 8  co. 2

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  13/11/2007  n. 29  art. 11  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte