Circolazione stradale - Guida di veicolo adibito al trasporto di persone in assenza del prescritto certificato di abilitazione professionale o con certificato scaduto - Previsione della stessa sanzione amministrativa pecuniaria e della stessa sanzione accessoria del fermo del veicolo - Lamentata irragionevole equiparazione di infrazioni differenti - Generica denuncia di un presunto contrasto tra la norma impugnata ed il parametro evocato - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, commi 15 e 17, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede per la guida di veicolo adibito al trasporto di persone in assenza del prescritto certificato di abilitazione professionale o con certificato scaduto, la medesima sanzione pecuniaria e la medesima sanzione accessoria del fermo del veicolo. Infatti, il rimettente si è limitato a denunciare una presunta situazione di contrasto tra la disciplina contestata e il parametro evocato, senza precisare quale intervento della Corte, fra i molti astrattamente concepibili, potrebbe assicurarne la compatibilità.
Sul punto v., citate, ex multis, ordinanze n. 177, n. 58 e n. 54/2008.