Università - Facoltà a numero chiuso - Ammissione al corso di laurea per fisioterapisti - Obbligo per le Amministrazioni di prevedere nel bando di concorso una quota di posti riservata ai diversamente abili nella stessa misura prevista per l'accesso al pubblico impiego - Mancata previsione - Lamentata violazione dei diritti fondamentali della persona e del principio di uguaglianza - Omessa considerazione dell'intervenuta abrogazione della legge richiamata nel quadro normativo di riferimento nonché richiesta di pronuncia additiva in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 censurato, in riferimento agli articoli 2 e 3 Cost., nella parte in cui non stabilisce l'obbligo «delle Amministrazioni di prevedere nel bando di concorso per l'ammissione al corso del diploma di laurea per fisioterapisti, una quota di posti nella misura prevista per le procedure concorsuali di accesso al pubblico impiego per diversamente abili». Invero, il rimettente, da un lato, ha omesso di considerare, nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento, che la legge n. 482 del 1968 è stata abrogata dall'art. 22 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dall'altro, ha formulato una richiesta di pronuncia additiva che non si presenta, quanto a possibilità di soluzione, "a rime obbligate" poichè sono possibili diversi tipi di interventi rimessi alla discrezionalità del legislatore.
- Sul fatto che i possibili interventi sulla qualità ed entità delle misure necessarie a rendere effettiva la tutela delle persone disabili, sono riservate alla discrezionalità del legislatore, v., citate, sentenze nr. 251/2008 e nr. 226/2000).