Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Siciliana - Interventi di edilizia libera o subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) - Prevalenza delle varie previsioni sugli strumenti urbanistici e sui regolamenti edilizi vigenti - Eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090008).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 3, comma 7, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, ai sensi del quale le disposizioni ivi indicate prevalgono su quelle contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi vigenti, i quali, ove in contrasto, vi si conformano. La disposizione impugnata dal Governo prevede che le statuizioni legislative prevalgano sugli strumenti urbanistici, impedendo a questi ultimi di svolgere la funzione di compiere una valutazione che tenga nella debita considerazione lo specifico contesto territoriale, eventualmente optando per una disciplina edilizia anche più restrittiva rispetto alle scelte del legislatore, e capovolgendo il criterio di prevalenza della pianificazione urbanistica sugli interventi individuali. In tal modo, essa contrasta con gli artt. 6, comma 1, e 6-bis, comma 1, t.u. edilizia, che subordinano l'attività edilizia, sia essa libera o soggetta a CILA, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.