Processo penale - Competenza per territorio - Disciplina per i procedimenti concernenti magistrati - Applicabilità nel caso in cui l'indagato o l'imputato o la persona offesa sia un prossimo congiunto di un magistrato che esercita le funzioni nel distretto di Corte d'appello competente secondo le regole ordinarie - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilità per irritualità dell'autoassegnazione del processo da parte del rimettente - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che la disciplina della competenza per territorio dettata per i procedimenti concernenti i magistrati si applichi anche quando la qualità di indagato, imputato o persona offesa sia assunta da un prossimo congiunto di un magistrato che esercita le funzioni nel distretto di Corte d'appello competente secondo le regole ordinarie, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità per irritualità dell'autoassegnazione del processo da parte del rimettente, posto che la violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari non produce effetti processuali e non può incidere sulla rilevanza della questione di legittimità.
Sul punto v., citata, sentenza n. 419/1998.