Processo penale - Competenza per territorio - Disciplina per i procedimenti concernenti magistrati - Applicabilità nel caso in cui l'indagato o l'imputato o la persona offesa sia un prossimo congiunto di un magistrato che esercita le funzioni nel distretto di Corte d'appello competente secondo le regole ordinarie - Mancata previsione - Eccezione di inammissibilità per omessa verifica della possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 cod. proc. pen. censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che la disciplina della competenza per territorio dettata per i procedimenti concernenti i magistrati si applichi anche quando la qualità di indagato, imputato o persona offesa sia assunta da un prossimo congiunto di un magistrato che esercita le funzioni nel distretto di Corte d'appello competente secondo le regole ordinarie, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità secondo cui il rimettente non avrebbe compiuto una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata ma avrebbe chiesto la conferma della propria interpretazione: infatti, il giudice a quo chiede un ampliamento della portata della norma de qua, sul presupposto della sua irrimediabile illegittimità costituzionale.