Processo penale - Competenza per territorio - Disciplina per i procedimenti concernenti magistrati - Applicabilità nel caso in cui l'indagato o l'imputato o la persona offesa sia un prossimo congiunto di un magistrato che esercita le funzioni nel distretto di Corte d'appello competente secondo le regole ordinarie - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza nonché violazione del diritto di difesa e dei principi del giudice naturale precostituito per legge e di imparzialità e terzietà del giudice - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che la disciplina della competenza per territorio dettata per i procedimenti concernenti i magistrati si applichi anche quando la qualità di indagato, imputato o persona offesa sia assunta da un prossimo congiunto di un magistrato che esercita le funzioni nel distretto di Corte d'appello competente secondo le regole ordinarie. Il rimettente pone a confronto situazioni non omogenee e, quindi, non comparabili, poiché la relazione di parentela tra magistrati ed altri soggetti che possono assumere le suddette qualità nel processo penale è diversa dal rapporto di colleganza tra magistrati cui è ancorata la deroga posta dalla norma censurata, con la conseguenza che la scelta del legislatore appare non irragionevole. Non c'è violazione neppure del diritto di difesa: infatti, il giudice a quo muove dalla premessa che la condizione in cui il soggetto viene a trovarsi per effetto del suo rapporto di parentela verrebbe a riverberarsi negativamente sul suo diritto a difendersi provando, ma tale censura - oltre a contraddire quella relativa all'art. 3 Cost., che prospetta una lesione dell'imparzialità del giudice a vantaggio dell'imputato - si risolve nell'enunciazione di una situazione di fatto, nella quale avrebbe incidenza negativa il rapporto di parentela, e ciò non può concretare la lesione del parametro invocato. Infine, non c'è contrasto con gli artt. 25, primo comma, e 111, secondo comma, Cost., poiché il principio del giudice naturale precostituito per legge è rispettato quando, come nel caso di specie, il giudice è predeterminato ex ante e in astratto, mentre non è necessario che esso sia individuabile in base a criteri automatici.
-Analoghe questione di legittimità dell'art. 11 cod. proc. pen., poste in riferimento all'art. 3 Cost., sono state dichiarate non fondate con la sentenza n. 381/1999; sul punto v. anche, citate, sentenza n. 349/2000 e ordinanze n. 570/2000 e n. 462/1997.
-Sulla predeterminazione del giudice ex ante e in astratto v., citata, sentenza n. 390/1991.