Ordinanza 433/2008 (ECLI:IT:COST:2008:433)
Massima numero 33073
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
15/12/2008; Decisione del
15/12/2008
Deposito del 23/12/2008; Pubblicazione in G. U. 31/12/2008
Titolo
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Previsione di un termine di prescrizione di tre anni - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Contraddizione tra il presupposto interpretativo e la motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Previsione di un termine di prescrizione di tre anni - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Contraddizione tra il presupposto interpretativo e la motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede un termine prescrizionale di tre anni quando per il reato di competenza del giudice di pace la legge prevede una pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria. Vi è, infatti, palese contraddizione fra il presupposto interpretativo del giudizio di rilevanza, cioè l'applicabilità del termine prescrizionale breve al reato contestato, e la motivazione sviluppata dal rimettente, volta a negare la riferibilità della norma censurata ai reati di competenza del giudice di pace.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede un termine prescrizionale di tre anni quando per il reato di competenza del giudice di pace la legge prevede una pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria. Vi è, infatti, palese contraddizione fra il presupposto interpretativo del giudizio di rilevanza, cioè l'applicabilità del termine prescrizionale breve al reato contestato, e la motivazione sviluppata dal rimettente, volta a negare la riferibilità della norma censurata ai reati di competenza del giudice di pace.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 157
co. 5
legge
05/12/2005
n. 251
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte