Ordinanza 433/2008 (ECLI:IT:COST:2008:433)
Massima numero 33075
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  15/12/2008;  Decisione del  15/12/2008
Deposito del 23/12/2008; Pubblicazione in G. U. 31/12/2008
Massime associate alla pronuncia:  33069  33070  33071  33072  33073  33074  33076  33077  33078  33079


Titolo
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Previsione di un termine di prescrizione di tre anni - Denunciata violazione del principio di eguaglianza - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede un termine prescrizionale di tre anni quando per il reato di competenza del giudice di pace la legge prevede una pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria. L'ordinanza di rimessione difetta di motivazione in ordine alla rilevanza.

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 157  co. 5

legge  05/12/2005  n. 251  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte