Sentenza 90/2023 (ECLI:IT:COST:2023:90)
Massima numero 45505
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del
20/02/2023; Decisione del
20/02/2023
Deposito del 09/05/2023; Pubblicazione in G. U. 10/05/2023
Titolo
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Siciliana - Interventi subordinati alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Interventi di demolizioni e ricostruzioni o di ripristino effettuati su beni vincolati o situati in aree vincolate - Eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090008).
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Siciliana - Interventi subordinati alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Interventi di demolizioni e ricostruzioni o di ripristino effettuati su beni vincolati o situati in aree vincolate - Eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090008).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 10 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 10, comma 10, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, che prevede che gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati, sottoposti a vincolo ex cod. beni culturali, possano essere realizzati nel solo rispetto della volumetria esistente e previa SCIA. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con l'art. 3, comma 1, lett. d), t.u. edilizia, ultimo periodo, che assoggetta gli interventi indicati al permesso di costruire.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 10 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 10, comma 10, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, che prevede che gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati, sottoposti a vincolo ex cod. beni culturali, possano essere realizzati nel solo rispetto della volumetria esistente e previa SCIA. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con l'art. 3, comma 1, lett. d), t.u. edilizia, ultimo periodo, che assoggetta gli interventi indicati al permesso di costruire.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
06/08/2021
n. 23
art. 10
co.
legge della Regione siciliana
10/08/2016
n. 16
art. 10
co. 10
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 3
co. 1 lett. d)