Sentenza 90/2023 (ECLI:IT:COST:2023:90)
Massima numero 45505
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  20/02/2023;  Decisione del  20/02/2023
Deposito del 09/05/2023; Pubblicazione in G. U. 10/05/2023
Massime associate alla pronuncia:  45500  45501  45502  45503  45504  45506  45507  45508  45509  45510  45511  45512  45513  45514  45515  45516  45517  45518  45519  45520  45521  45522


Titolo
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Siciliana - Interventi subordinati alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Interventi di demolizioni e ricostruzioni o di ripristino effettuati su beni vincolati o situati in aree vincolate - Eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090008).

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 10 della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, nella parte in cui introduce l'art. 10, comma 10, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, che prevede che gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati, sottoposti a vincolo ex cod. beni culturali, possano essere realizzati nel solo rispetto della volumetria esistente e previa SCIA. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con l'art. 3, comma 1, lett. d), t.u. edilizia, ultimo periodo, che assoggetta gli interventi indicati al permesso di costruire.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  06/08/2021  n. 23  art. 10  co. 

legge della Regione siciliana  10/08/2016  n. 16  art. 10  co. 10

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 3    co. 1  lett. d)