Ordinanza 433/2008 (ECLI:IT:COST:2008:433)
Massima numero 33077
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  15/12/2008;  Decisione del  15/12/2008
Deposito del 23/12/2008; Pubblicazione in G. U. 31/12/2008
Massime associate alla pronuncia:  33069  33070  33071  33072  33073  33074  33075  33076  33078  33079


Titolo
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine triennale di prescrizione - Mancata estensione agli altri reati di competenza del giudice di pace - Denunciata irragionevolezza - Omessa descrizione delle fattispecie concrete - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, quinto comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede un termine prescrizionale di tre anni quando per il reato di competenza del giudice di pace la legge prevede una pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria. Le ordinanze di rimessione difettano, infatti, di una qualunque descrizione delle fattispecie concrete, così da precludere il necessario controllo della Corte sulla rilevanza.

Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 157  co. 5

legge  05/12/2005  n. 251  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte