Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puntiti con la sola pena pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione - Denunciata irrazionalità - Questione prospettata sulla base di erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, primo comma, cod. pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui assoggetta ai più lunghi termini di prescrizione in esso previsti, anziché ad un termine triennale, i reati di competenza del giudice di pace puniti con la sola pena pecuniaria. Come già chiarito nella sentenza n. 2/2008, deve essere esclusa l'attuale vigenza di un termine triennale di prescrizione per i reati di competenza del giudice di pace punibili mediante le cosiddette sanzioni paradetentive e deve essere esclusa la riferibilità della norma contenuta nell'art. 157, quinto comma, cod. pen. a fattispecie incriminatrici che non prevedano in via diretta ed esclusiva pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria. Non si rinvengono nella motivazione delle ordinanze di rimessione argomenti che inducano a modificare le valutazioni svolte nel precedente richiamato.
V., citati, sentenza n. 2/2008 e ordinanze n. 381 e 223/2008.