Regioni - Variazioni territoriali - Referendum per distacco dei Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Trentino Alto Adige - Mancata presentazione al Parlamento, da parte del Ministro per l'interno, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del risultato del referendum che ha approvato la proposta, del disegno di legge di cui all'art. 132, secondo comma, Cost. - Mancata autorizzazione, da parte del Presidente della Repubblica, alla presentazione al Parlamento del disegno di legge - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal delegato dei Comuni interessati, anche quale rappresentante del "Comitato per il referendum per il passaggio dell'Altipiano dei sette Comuni alla Provincia di Trento" ed elettore del Comune di Enego, nei confronti del Ministro dell'interno, del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica - Denunciata menomazione del diritto di autodeterminazione delle comunità locali - Richiesta alla Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, nella parte in cui non prevede la trasmissione ai delegati comunali della copia del verbale dell'Ufficio centrale per il referendum che ne attesta il risultato - Insussistenza del requisito soggettivo del ricorrente per difetto di legittimazione attiva - Inammissibilità del conflitto.
E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da una persona, nella qualità di delegato dei Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo, nonché di rappresentante del «Comitato per il referendum per il passaggio dello Altipiano dei Sette Comuni alla Provincia di Trento» e di elettore del Comune di Enego, a seguito della mancata presentazione al Parlamento, da parte del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del risultato del referendum (che ha approvato la proposta di distacco dei Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo dalla Regione Veneto e la loro aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige), del disegno di legge di cui all'art. 132, secondo comma, Cost. in ossequio all'art. 45, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352. Difetta, invero, il requisito soggettivo di un conflitto tra poteri dello Stato, poiché l'ordinamento non riconosce al delegato comunale la titolarità di alcuna attribuzione costituzionale, tanto meno quella di rappresentante del corpo elettorale comunale, in relazione ai procedimenti referendari concernenti il distacco dei Comuni da una Regione e la loro aggregazione ad altra Regione, né con riguardo alla fase di proclamazione dei risultati referendari, né nella fase ad essa successiva. Del pari privo di legittimazione attiva al conflitto è anche il rappresentante del comitato promotore del referendum di cui all'art. 132, secondo comma, Cost., in quanto soggetto non equiparabile agli organi statali competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e sfornito della titolarità di alcuna funzione concorrente con quelle proprie attribuite a poteri dello Stato-apparato. Sussiste, infine, anche il difetto di legittimazione attiva del ricorrente quale elettore di uno dei Comuni interessati alla variazione territoriale, in quanto, secondo il consolidato indirizzo della Corte, "in nessun caso il singolo cittadino può ritenersi investito di una funzione costituzionalmente rilevante tale da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzione ai sensi degli artt. 134 Cost. e 37 legge n. 87 del 1953".
- Sul difetto di legittimazione attiva al conflitto del delegato comunale, v., citate, ordinanze n. 99 e n. 189/2008, n. 69 e n. 296/2006.
- Sulla configurazione del comitato promotore del referendum di cui all'art. 75 Cost. come potere dello Stato, v., citata, sentenza n. 69/1978.
- Sul difetto di legittimazione attiva al conflitto del rappresentante del comitato promotore del referendum di cui all'art. 132, secondo comma, Cost., v. citata, ordinanza n. 99/2008; a proposito del comitato promotore di referendum abrogativo di una legge provinciale, v. citata, ordinanza n. 82/1978; riguardo i promotori del referendum sullo statuto regionale ai sensi dell'art. 123 Cost., v, citata, ordinanza n. 479/2005.
- Sul difetto di legittimazione attiva del ricorrente quale elettore di uno dei Comuni interessati alla variazione territoriale, v. citate, ordinanze n. 189 e n. 284/2008; n. 296/2006, s.n. 27 luglio 1988, n. 57/1971.