Ordinanza 435/2008 (ECLI:IT:COST:2008:435)
Massima numero 33081
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  15/12/2008;  Decisione del  15/12/2008
Deposito del 23/12/2008; Pubblicazione in G. U. 31/12/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Condanna per lite temeraria - Possibilità di pronuncia solo a seguito di istanza di parte - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione dei principi di eguaglianza e del giusto processo e del diritto di difesa - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che la condanna per lite temeraria necessita della istanza di parte. Infatti, non sussiste violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della diversità di trattamento rispetto alla disciplina delle spese processuali, poiché trattasi di ipotesi ontologicamente differenziate, mentre appare inconferente il richiamo degli artt. 24 e 111 Cost.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 96  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte