Ordinanza 435/2008 (ECLI:IT:COST:2008:435)
Massima numero 33081
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
15/12/2008; Decisione del
15/12/2008
Deposito del 23/12/2008; Pubblicazione in G. U. 31/12/2008
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Procedimento civile - Condanna per lite temeraria - Possibilità di pronuncia solo a seguito di istanza di parte - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione dei principi di eguaglianza e del giusto processo e del diritto di difesa - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
Procedimento civile - Condanna per lite temeraria - Possibilità di pronuncia solo a seguito di istanza di parte - Denunciata irragionevolezza, nonché violazione dei principi di eguaglianza e del giusto processo e del diritto di difesa - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che la condanna per lite temeraria necessita della istanza di parte. Infatti, non sussiste violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della diversità di trattamento rispetto alla disciplina delle spese processuali, poiché trattasi di ipotesi ontologicamente differenziate, mentre appare inconferente il richiamo degli artt. 24 e 111 Cost.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 96
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte