Ordinanza 436/2008 (ECLI:IT:COST:2008:436)
Massima numero 33082
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  15/12/2008;  Decisione del  15/12/2008
Deposito del 23/12/2008; Pubblicazione in G. U. 31/12/2008
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Enti pubblici - Successione ex lege della Fondazione Ordine Mauriziano all'Azienda Ospedaliera Fondazione Ordine Mauriziano di Torino (F.O.M.) - Impossibilità di iniziare o proseguire azioni individuali, esecutive o cautelari, nei confronti della Fondazione dalla data di entrata in vigore della norma censurata - Lamentata lesione delle prerogative riservate al potere giudiziario, del diritto di difesa e dei diritti fondamentali della persona, nonché dedotta violazione dei principi di uguaglianza e di libertà dell'iniziativa economica privata - Difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 1349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 30, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, censurato, con riferimento agli artt. 2, 3, 24, 41, 102, 108 e 113 Cost., nella parte in cui, secondo la ricostruzione del rimettente, «prevede una successione ex lege, della Fondazione Ordine Mauriziano di Torino, cd. FOM, nelle azioni esecutive, fondate su decreti ingiuntivi esecutivi e sentenze, ed intraprese contro l'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino e che nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, può essere iniziata o proseguita nei confronti della FOM dalla data di entrata in vigore del presente decreto». Il rimettente, infatti non motiva adeguatamente sulla rilevanza della questione ed effettua un'incompleta valutazione dell'articolato assetto normativo vigente in materia trascurando di esaminare gli effetti dell'art. 2, comma 3, della legge regionale del Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 che, permanendo in vigore anche nell'ipotesi di un eventuale accoglimento della questione, comporterebbe che la stessa dichiarazione di incostituzionalità della disposizione legislativa statale censurata sarebbe inutiliter data nel giudizio a quo. Infine, il giudice rimettente non chiarisce se i provvedimenti sui quali si fonda la procedura esecutiva implicata nel giudizio principale siano divenuti irretrattabilmente esecutivi ovvero lo siano solo in via provvisoria con conseguente impossibilità di verificare la rilevanza della questione nel giudizio a quo.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 1349

decreto-legge  01/10/2007  n. 159  art. 30  co. 3

legge  29/11/2007  n. 222  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 108

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte