Sentenza 438/2008 (ECLI:IT:COST:2008:438)
Massima numero 33084
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  15/12/2008;  Decisione del  15/12/2008
Deposito del 23/12/2008; Pubblicazione in G. U. 31/12/2008
Massime associate alla pronuncia:  33085  33086


Titolo
Salute (tutela della) - Stupefacenti e sostanze psicotrope - Norme della Regione Piemonte - Uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità per asserita mancanza di motivazione in ordine alla dedotta violazione dell'art. 2 Cost. - Sufficienza del richiamo di detto parametro in collegamento con l'art. 32 Cost. - Reiezione.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte 6 novembre 2007, n. 21, sollevata per contrasto con gli artt. 2, 32 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione, va respinta l'eccezione di inammissibilità per asserita mancanza di motivazione in ordine alla dedotta violazione dell'art. 2 della Costituzione, in quanto il ricorso richiama tale parametro in stretto collegamento con l'art. 32 della Costituzione, nella parte in cui assume che la disciplina impugnata violi il diritto alla salute del paziente inteso quale diritto fondamentale della persona.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  06/11/2007  n. 21  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte