Sentenza 438/2008 (ECLI:IT:COST:2008:438)
Massima numero 33084
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
15/12/2008; Decisione del
15/12/2008
Deposito del 23/12/2008; Pubblicazione in G. U. 31/12/2008
Titolo
Salute (tutela della) - Stupefacenti e sostanze psicotrope - Norme della Regione Piemonte - Uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità per asserita mancanza di motivazione in ordine alla dedotta violazione dell'art. 2 Cost. - Sufficienza del richiamo di detto parametro in collegamento con l'art. 32 Cost. - Reiezione.
Salute (tutela della) - Stupefacenti e sostanze psicotrope - Norme della Regione Piemonte - Uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità per asserita mancanza di motivazione in ordine alla dedotta violazione dell'art. 2 Cost. - Sufficienza del richiamo di detto parametro in collegamento con l'art. 32 Cost. - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte 6 novembre 2007, n. 21, sollevata per contrasto con gli artt. 2, 32 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione, va respinta l'eccezione di inammissibilità per asserita mancanza di motivazione in ordine alla dedotta violazione dell'art. 2 della Costituzione, in quanto il ricorso richiama tale parametro in stretto collegamento con l'art. 32 della Costituzione, nella parte in cui assume che la disciplina impugnata violi il diritto alla salute del paziente inteso quale diritto fondamentale della persona.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte 6 novembre 2007, n. 21, sollevata per contrasto con gli artt. 2, 32 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione, va respinta l'eccezione di inammissibilità per asserita mancanza di motivazione in ordine alla dedotta violazione dell'art. 2 della Costituzione, in quanto il ricorso richiama tale parametro in stretto collegamento con l'art. 32 della Costituzione, nella parte in cui assume che la disciplina impugnata violi il diritto alla salute del paziente inteso quale diritto fondamentale della persona.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
06/11/2007
n. 21
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte