Sentenza 438/2008 (ECLI:IT:COST:2008:438)
Massima numero 33085
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  15/12/2008;  Decisione del  15/12/2008
Deposito del 23/12/2008; Pubblicazione in G. U. 31/12/2008
Massime associate alla pronuncia:  33084  33086


Titolo
Salute (tutela della) - Stupefacenti e sostanze psicotrope - Norme della Regione Piemonte - Uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità, per genericità, della censura relativa al comma 3 dell'art. 3 della legge denunciata - Sufficienza delle motivazioni contenute nel ricorso per l'individuazione delle censure ad esso riferite - Reiezione.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte 6 novembre 2007, n. 21, sollevata per contrasto con gli artt. 2, 32 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione, va respinta l'eccezione di inammissibilità per affermata genericità della censura relativa al comma 3 dell'art. 3, in quanto il richiamo, con riferimento a tale disposizione, da parte del rimettente, delle motivazioni già utilizzate per gli altri commi dello stesso articolo appare sufficiente al fine di consentire l'individuazione dell'esatta portata delle censure ad esso riferite: e ciò stante l'assoluta omogeneità e consequenzialità delle diverse disposizioni contenute nel citato articolo.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  06/11/2007  n. 21  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte