Sentenza 438/2008 (ECLI:IT:COST:2008:438)
Massima numero 33085
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
15/12/2008; Decisione del
15/12/2008
Deposito del 23/12/2008; Pubblicazione in G. U. 31/12/2008
Titolo
Salute (tutela della) - Stupefacenti e sostanze psicotrope - Norme della Regione Piemonte - Uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità, per genericità, della censura relativa al comma 3 dell'art. 3 della legge denunciata - Sufficienza delle motivazioni contenute nel ricorso per l'individuazione delle censure ad esso riferite - Reiezione.
Salute (tutela della) - Stupefacenti e sostanze psicotrope - Norme della Regione Piemonte - Uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità, per genericità, della censura relativa al comma 3 dell'art. 3 della legge denunciata - Sufficienza delle motivazioni contenute nel ricorso per l'individuazione delle censure ad esso riferite - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte 6 novembre 2007, n. 21, sollevata per contrasto con gli artt. 2, 32 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione, va respinta l'eccezione di inammissibilità per affermata genericità della censura relativa al comma 3 dell'art. 3, in quanto il richiamo, con riferimento a tale disposizione, da parte del rimettente, delle motivazioni già utilizzate per gli altri commi dello stesso articolo appare sufficiente al fine di consentire l'individuazione dell'esatta portata delle censure ad esso riferite: e ciò stante l'assoluta omogeneità e consequenzialità delle diverse disposizioni contenute nel citato articolo.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Piemonte 6 novembre 2007, n. 21, sollevata per contrasto con gli artt. 2, 32 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione, va respinta l'eccezione di inammissibilità per affermata genericità della censura relativa al comma 3 dell'art. 3, in quanto il richiamo, con riferimento a tale disposizione, da parte del rimettente, delle motivazioni già utilizzate per gli altri commi dello stesso articolo appare sufficiente al fine di consentire l'individuazione dell'esatta portata delle censure ad esso riferite: e ciò stante l'assoluta omogeneità e consequenzialità delle diverse disposizioni contenute nel citato articolo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
06/11/2007
n. 21
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte