Sentenza 438/2008 (ECLI:IT:COST:2008:438)
Massima numero 33086
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
15/12/2008; Decisione del
15/12/2008
Deposito del 23/12/2008; Pubblicazione in G. U. 31/12/2008
Titolo
Salute (tutela della) - Stupefacenti e sostanze psicotrope - Norme della Regione Piemonte - Uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti - Necessità del consenso informato reso per iscritto dai genitori e tutori - Affidamento alla Giunta regionale dei compiti di predisporre i moduli per il consenso e di individuare strumenti e modalità per favorire l'accesso ad ulteriori terapie - Violazione dei diritti fondamentali della persona, del diritto alla salute, dei livelli essenziali delle prestazioni nonché violazione di principi fondamentali in materia di "tutela della salute", rimessa alla competenza statale - Illegittimità costituzionale.
Salute (tutela della) - Stupefacenti e sostanze psicotrope - Norme della Regione Piemonte - Uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti - Necessità del consenso informato reso per iscritto dai genitori e tutori - Affidamento alla Giunta regionale dei compiti di predisporre i moduli per il consenso e di individuare strumenti e modalità per favorire l'accesso ad ulteriori terapie - Violazione dei diritti fondamentali della persona, del diritto alla salute, dei livelli essenziali delle prestazioni nonché violazione di principi fondamentali in materia di "tutela della salute", rimessa alla competenza statale - Illegittimità costituzionale.
Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge della Regione Piemonte 6 novembre 2007, n. 21. La norma impugnata, da un lato, prevede che nella Regione Piemonte il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti può essere praticato solo quando i genitori o tutori nominati esprimano un consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto; dall'altro, affida alla Giunta regionale il compito di regolare le modalità per il rilascio del suddetto consenso. La circostanza che il consenso informato trovi il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all'art. 32, secondo comma, della Costituzione; discende da ciò che il consenso informato deve essere considerato un principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione è rimessa alla legislazione statale. Ma la Regione, con le norme oggetto di scrutinio, non si è limitata a fissare una disciplina di dettaglio in ordine alle procedure di rilascio del suddetto consenso, in quanto l'art. 3, comma 1, impugnato, allorché individua i soggetti legittimati al rilascio del consenso informato (genitori o tutori nominati), nonché le modalità con le quali esso deve essere prestato (scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto), disciplina aspetti di primario rilievo dell'istituto nell'ambito considerato, sempre in assenza di analoga previsione da parte del legislatore statale. Anche i successivi commi dell'art. 3, in quanto strettamente connessi alle previsioni contenute nel comma 1, si pongono in contrasto con i citati parametri costituzionali e vanno, pertanto, dichiarati illegittimi.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge della Regione Piemonte 6 novembre 2007, n. 21. La norma impugnata, da un lato, prevede che nella Regione Piemonte il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti può essere praticato solo quando i genitori o tutori nominati esprimano un consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto; dall'altro, affida alla Giunta regionale il compito di regolare le modalità per il rilascio del suddetto consenso. La circostanza che il consenso informato trovi il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all'art. 32, secondo comma, della Costituzione; discende da ciò che il consenso informato deve essere considerato un principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione è rimessa alla legislazione statale. Ma la Regione, con le norme oggetto di scrutinio, non si è limitata a fissare una disciplina di dettaglio in ordine alle procedure di rilascio del suddetto consenso, in quanto l'art. 3, comma 1, impugnato, allorché individua i soggetti legittimati al rilascio del consenso informato (genitori o tutori nominati), nonché le modalità con le quali esso deve essere prestato (scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto), disciplina aspetti di primario rilievo dell'istituto nell'ambito considerato, sempre in assenza di analoga previsione da parte del legislatore statale. Anche i successivi commi dell'art. 3, in quanto strettamente connessi alle previsioni contenute nel comma 1, si pongono in contrasto con i citati parametri costituzionali e vanno, pertanto, dichiarati illegittimi.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
06/11/2007
n. 21
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte