Sentenza 439/2008 (ECLI:IT:COST:2008:439)
Massima numero 33087
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
15/12/2008; Decisione del
15/12/2008
Deposito del 23/12/2008; Pubblicazione in G. U. 31/12/2008
Titolo
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Bolzano - Disciplina per l'affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità per asserita tardività del ricorso - Riscontrata tempestiva consegna del ricorso all'Ufficio notifiche presso la Corte d'Appello di Roma - Irrilevanza della successiva attività posta in essere da detto Ufficio - Reiezione.
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Bolzano - Disciplina per l'affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità per asserita tardività del ricorso - Riscontrata tempestiva consegna del ricorso all'Ufficio notifiche presso la Corte d'Appello di Roma - Irrilevanza della successiva attività posta in essere da detto Ufficio - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, e 5, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 novembre 2007, n. 12, per ritenuta violazione dei principi comunitari in materia di tutela della concorrenza (artt. 43, 49 e 86 del Trattato 25 marzo 1957, che istituisce la Comunità europea), nonché degli artt. 8, comma 1, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso. Difatti, è dalla consegna all'ufficio notifiche presso la Corte d'Appello di Roma che occorre avere riguardo, ai fini della valutazione della tempestività del ricorso, essendo irrilevante la successiva attività posta in essere dal predetto ufficio, che è sottratta al controllo ed alla sfera di disponibilità del soggetto che richiede la notifica.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, e 5, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 novembre 2007, n. 12, per ritenuta violazione dei principi comunitari in materia di tutela della concorrenza (artt. 43, 49 e 86 del Trattato 25 marzo 1957, che istituisce la Comunità europea), nonché degli artt. 8, comma 1, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso. Difatti, è dalla consegna all'ufficio notifiche presso la Corte d'Appello di Roma che occorre avere riguardo, ai fini della valutazione della tempestività del ricorso, essendo irrilevante la successiva attività posta in essere dal predetto ufficio, che è sottratta al controllo ed alla sfera di disponibilità del soggetto che richiede la notifica.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
16/11/2007
n. 12
art. 3
co. 3
legge provincia Bolzano
16/11/2007
n. 12
art. 5
co. 1
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
Trattato CE
n.
art. 43
Trattato CE
n.
art. 49
Trattato CE
n.
art. 86
legge 11/03/1953
n. 87
art. 31