Sentenza 439/2008 (ECLI:IT:COST:2008:439)
Massima numero 33087
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  15/12/2008;  Decisione del  15/12/2008
Deposito del 23/12/2008; Pubblicazione in G. U. 31/12/2008
Massime associate alla pronuncia:  33088  33089  33090


Titolo
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Bolzano - Disciplina per l'affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità per asserita tardività del ricorso - Riscontrata tempestiva consegna del ricorso all'Ufficio notifiche presso la Corte d'Appello di Roma - Irrilevanza della successiva attività posta in essere da detto Ufficio - Reiezione.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, e 5, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 novembre 2007, n. 12, per ritenuta violazione dei principi comunitari in materia di tutela della concorrenza (artt. 43, 49 e 86 del Trattato 25 marzo 1957, che istituisce la Comunità europea), nonché degli artt. 8, comma 1, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso. Difatti, è dalla consegna all'ufficio notifiche presso la Corte d'Appello di Roma che occorre avere riguardo, ai fini della valutazione della tempestività del ricorso, essendo irrilevante la successiva attività posta in essere dal predetto ufficio, che è sottratta al controllo ed alla sfera di disponibilità del soggetto che richiede la notifica.

Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  16/11/2007  n. 12  art. 3  co. 3

legge provincia Bolzano  16/11/2007  n. 12  art. 5  co. 1

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

Trattato CE    n.   art. 43  

Trattato CE    n.   art. 49  

Trattato CE    n.   art. 86  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 31