Sentenza 439/2008 (ECLI:IT:COST:2008:439)
Massima numero 33088
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
15/12/2008; Decisione del
15/12/2008
Deposito del 23/12/2008; Pubblicazione in G. U. 31/12/2008
Titolo
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Bolzano - Disciplina per l'affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità per asserita discordanza tra la deliberazione del Consiglio dei ministri di autorizzazione all'impugnazione, riferita solo a taluni articoli, e il ricorso, che la estende all'intera legge - Sufficiente chiarezza del ricorso circa la delimitazione dell'oggetto del gravame - Reiezione.
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Bolzano - Disciplina per l'affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità per asserita discordanza tra la deliberazione del Consiglio dei ministri di autorizzazione all'impugnazione, riferita solo a taluni articoli, e il ricorso, che la estende all'intera legge - Sufficiente chiarezza del ricorso circa la delimitazione dell'oggetto del gravame - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, e 5, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 novembre 2007, n. 12, per ritenuta violazione dei principi comunitari in materia di tutela della concorrenza (artt. 43, 49 e 86 del Trattato 25 marzo 1957, che istituisce la Comunità europea), nonché degli artt. 8, comma 1, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, va rigettata l'eccezione di inammissibilità sotto il profilo che, mentre la deliberazione del Consiglio dei ministri autorizza l'impugnazione soltanto degli artt. 3, comma 3, e 5, comma 1, con il ricorso è stata proposta l'impugnazione dell'intera legge n. 12 del 2007, sia pure «con particolare riferimento» ai citati articoli, dei quali è stata chiesta, nel petitum, la declaratoria di illegittimità costituzionale. Infatti dall'esame congiunto del ricorso e della suindicata deliberazione risulta, con sufficiente chiarezza, che oggetto di gravame sono esclusivamente le disposizioni contenute nei due articoli in questione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, e 5, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 novembre 2007, n. 12, per ritenuta violazione dei principi comunitari in materia di tutela della concorrenza (artt. 43, 49 e 86 del Trattato 25 marzo 1957, che istituisce la Comunità europea), nonché degli artt. 8, comma 1, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, va rigettata l'eccezione di inammissibilità sotto il profilo che, mentre la deliberazione del Consiglio dei ministri autorizza l'impugnazione soltanto degli artt. 3, comma 3, e 5, comma 1, con il ricorso è stata proposta l'impugnazione dell'intera legge n. 12 del 2007, sia pure «con particolare riferimento» ai citati articoli, dei quali è stata chiesta, nel petitum, la declaratoria di illegittimità costituzionale. Infatti dall'esame congiunto del ricorso e della suindicata deliberazione risulta, con sufficiente chiarezza, che oggetto di gravame sono esclusivamente le disposizioni contenute nei due articoli in questione.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
16/11/2007
n. 12
art. 3
co. 3
legge provincia Bolzano
16/11/2007
n. 12
art. 5
co. 1
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
Trattato CE
n.
art. 43
Trattato CE
n.
art. 49
Trattato CE
n.
art. 86