Sentenza 439/2008 (ECLI:IT:COST:2008:439)
Massima numero 33090
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  15/12/2008;  Decisione del  15/12/2008
Deposito del 23/12/2008; Pubblicazione in G. U. 31/12/2008
Massime associate alla pronuncia:  33087  33088  33089


Titolo
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Bolzano - Disciplina per l'affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica - Definizione del requisito della "rilevanza dell'attività" dell'ente concessionario - Assunzione di criterio solo quantitativo, in base al fatturato ed alle risorse economiche impiegate, e non anche qualitativo - Violazione delle norme comunitarie sulla "tutela della concorrenza", come interpretate dalla Corte di giustizia - Illegittimità costituzionale.

Testo
È costituzionalmente illegittimo, per violazione delle norme comunitarie sulla tutela della concorrenza, come interpretate dalla Corte di giustizia CE, e, dunque, dell'art. 8, comma 1, dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige e dell'art. 117, primo comma, Cost., l'art. 3, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 novembre 2007, n. 12. La suddetta norma - sul presupposto che l'affidamento in house possa essere giustificato se, tra l'altro, «la società realizzi la parte più rilevante della propria attività con uno o più degli enti che la controllano» (art. 3, comma 1, lettera c) - prevede che «la rilevanza dell'attività (...) è considerata in base al fatturato e alle risorse economiche impiegate», sicché il giudizio di verifica della sussistenza del requisito in esame viene limitato alla valutazione di dati di tipo quantitativo; e tali devono ritenersi quelli che, al fine di stabilire se il soggetto in house possa considerarsi "attivo" sul mercato in ragione della rilevanza esterna dell'attività di impresa svolta, attribuiscono valenza esclusiva all'entità del fatturato e delle risorse economiche impiegate; nella prospettiva comunitaria, invece, è necessario assegnare rilievo anche ad eventuali aspetti di natura qualitativa idonei a fare desumere, ad esempio, la propensione dell'impresa ad effettuare determinati investimenti di risorse economiche in altri mercati - anche non contigui - in vista di una eventuale espansione in settori diversi da quelli rilevanti per l'ente pubblico conferente, con ciò introducendo criteri di verifica del requisito della "rilevanza dell'attività" meno rigorosi rispetto a quelli enucleati - sia pure nell'ambito di un complessivo giudizio che mantiene una valenza necessariamente casistica modulata sulle peculiarità delle singole fattispecie concrete - dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia che si è formata al riguardo, donde la violazione delle regole comunitarie sulla concorrenza poste dalle norme del Trattato, alla cui tutela è finalizzata la delimitazione, effettuata, in via interpretativa, dalla Corte di giustizia, dell'ambito di operatività del modello gestionale dell'affidamento diretto dei servizi pubblici locali. Pertanto, la valutazione in ordine alla rilevanza preponderante dell'attività nei confronti dell'ente pubblico conferente deve essere effettuata mediante la diretta applicazione della normativa comunitaria, quale risulta dall'interpretazione datane dai giudici europei; e sotto l'indicato profilo è indubbio che la declaratoria di illegittimità costituzionale del comma in esame conduce ad una maggiore chiarezza nella applicazione della normativa provinciale, contenuta nei commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge impugnata, che deve essere interpretata alla luce dei principi sopra richiamati.

Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  16/11/2007  n. 12  art. 3  co. 3

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

Trattato CE    n.   art. 43  

Trattato CE    n.   art. 49  

Trattato CE    n.   art. 86