Responsabilità civile - Risarcimento del danno derivante da sinistro stradale - Azione diretta del trasportato nei confronti della compagnia assicuratrice del vettore - Accertamento della responsabilità del conducente dell'altro veicolo nella produzione del sinistro - Mancata previsione - Denunciato eccesso di delega nonché violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Omessa motivazione sulla rilevanza e carente descrizione della fattispecie - Mancata sperimentazione della possibilità di pervenire ad un'interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui, disciplinando l'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore, non prevede l'accertamento della responsabilità del conducente dell'altro veicolo. Il rimettente non solo non ha descritto adeguatamente la fattispecie al suo vaglio e non ha motivato in ordine alla rilevanza, ma non ha neppure adempiuto all'obbligo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata, che consentisse di superare i dubbi prospettati.
-V., citate, in merito alla omessa motivazione sulla rilevanza, ordinanze n. 82/2008, n. 12/2007, n. 179/2006; in merito all'omessa descrizione della fattispecie, ordinanze n. 248, n. 217, n. 24/2008, e n. 353/2007.