Sentenza 442/2008 (ECLI:IT:COST:2008:442)
Massima numero 33094
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
17/12/2008; Decisione del
17/12/2008
Deposito del 29/12/2008; Pubblicazione in G. U. 07/01/2009
Titolo
Imposte e tasse - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) - Norme della Regione Siciliana - Eccezione di inammissibilità per omessa indicazione, nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, dell'onere di comunicazione della stessa al Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana - Sussistenza dell'onere, in concreto adempiuto, a carico del solo cancelliere del giudice a quo - Reiezione.
Imposte e tasse - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) - Norme della Regione Siciliana - Eccezione di inammissibilità per omessa indicazione, nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, dell'onere di comunicazione della stessa al Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana - Sussistenza dell'onere, in concreto adempiuto, a carico del solo cancelliere del giudice a quo - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2, sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, 36 dello statuto speciale per la Regione Siciliana e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, va respinta l'eccezione di inammissibilità per il fatto che «dal dispositivo dell'ordinanza di rimessione non risulta la comunicazione» della medesima ordinanza «al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana», ai sensi dell'ultimo periodo del quarto comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Infatti la suddetta comunicazione è stata effettuata; e ciò è sufficiente a far ritenere rispettata la citata disposizione dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la quale pone l'onere della suddetta comunicazione a carico del cancelliere del giudice a quo, senza richiedere un previo specifico ordine in tal senso nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2, sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, 36 dello statuto speciale per la Regione Siciliana e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, va respinta l'eccezione di inammissibilità per il fatto che «dal dispositivo dell'ordinanza di rimessione non risulta la comunicazione» della medesima ordinanza «al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana», ai sensi dell'ultimo periodo del quarto comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Infatti la suddetta comunicazione è stata effettuata; e ciò è sufficiente a far ritenere rispettata la citata disposizione dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la quale pone l'onere della suddetta comunicazione a carico del cancelliere del giudice a quo, senza richiedere un previo specifico ordine in tal senso nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
03/05/2001
n. 6
art. 6
co. 2
legge della Regione siciliana
26/03/2002
n. 2
art. 11
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2
legge 22/03/1953
n. 87
art. 23