Sentenza 442/2008 (ECLI:IT:COST:2008:442)
Massima numero 33097
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
17/12/2008; Decisione del
17/12/2008
Deposito del 29/12/2008; Pubblicazione in G. U. 07/01/2009
Titolo
Imposte e tasse - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) - Norme della Regione Siciliana - Imposizione a carico delle province dell'onere relativo alla tassa e agli accessori per quanto riguarda le istituzioni scolastiche statali di istruzione secondaria e gli istituti regionali di cui all'art. 1 della legge regionale n. 34 del 1990 - Modificazione del soggetto passivo della TARSU quale individuato dalla legge statale (art. 63, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993) - Esorbitanza dalla potestà legislativa statutaria riservata ai soli tributi deliberati dalla Regione Siciliana - Conseguente violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "sistema tributario dello Stato" - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Imposte e tasse - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) - Norme della Regione Siciliana - Imposizione a carico delle province dell'onere relativo alla tassa e agli accessori per quanto riguarda le istituzioni scolastiche statali di istruzione secondaria e gli istituti regionali di cui all'art. 1 della legge regionale n. 34 del 1990 - Modificazione del soggetto passivo della TARSU quale individuato dalla legge statale (art. 63, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993) - Esorbitanza dalla potestà legislativa statutaria riservata ai soli tributi deliberati dalla Regione Siciliana - Conseguente violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di "sistema tributario dello Stato" - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 2, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2, nella parte in cui pone «a carico» delle province «l'onere relativo alla tassa e agli accessori» dovuti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani «per quanto riguarda le istituzioni scolastiche statali di istruzione secondaria di secondo grado e gli istituti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni». La denunciata disposizione - nel porre a carico delle Province l'«onere» relativo alla tassa e agli accessori dovuti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani «per quanto riguarda le istituzioni scolastiche statali di istruzione secondaria di secondo grado e gli istituti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni» - interviene su una materia non attribuita dallo statuto alla competenza del legislatore regionale e si pone, perciò, in contrasto con l'evocato art. 36, primo comma, dello statuto medesimo e con l'art. 2 del d.lgs. n. 1074 del 1965, i quali riservano alla Regione la potestà legislativa nella materia dei soli tributi «deliberati dalla medesima», con ciò illegittimamente incidendo sulla potestà legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 2, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2, nella parte in cui pone «a carico» delle province «l'onere relativo alla tassa e agli accessori» dovuti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani «per quanto riguarda le istituzioni scolastiche statali di istruzione secondaria di secondo grado e gli istituti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni». La denunciata disposizione - nel porre a carico delle Province l'«onere» relativo alla tassa e agli accessori dovuti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani «per quanto riguarda le istituzioni scolastiche statali di istruzione secondaria di secondo grado e gli istituti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni» - interviene su una materia non attribuita dallo statuto alla competenza del legislatore regionale e si pone, perciò, in contrasto con l'evocato art. 36, primo comma, dello statuto medesimo e con l'art. 2 del d.lgs. n. 1074 del 1965, i quali riservano alla Regione la potestà legislativa nella materia dei soli tributi «deliberati dalla medesima», con ciò illegittimamente incidendo sulla potestà legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
03/05/2001
n. 6
art. 6
co. 2
legge della Regione siciliana
26/03/2002
n. 2
art. 11
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2