Sentenza 442/2008 (ECLI:IT:COST:2008:442)
Massima numero 33098
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  17/12/2008;  Decisione del  17/12/2008
Deposito del 29/12/2008; Pubblicazione in G. U. 07/01/2009
Massime associate alla pronuncia:  33094  33095  33096  33097


Titolo
Imposte e tasse - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) - Norme della Regione Siciliana - Imposizione a carico dei comuni dell'onere relativo alla tassa e agli accessori per quanto riguarda le scuole materne, elementari e medie statali - Analogia della disposizione rispetto ad altra già dichiarata incostituzionale - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua .

Testo
La dichiarazione di illegittimità costituzionale del censurato art. 6, comma 2, della legge della Regione Siciliana 3 maggio 2001, n. 6, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2, comporta la dichiarazione di illegittimità costituzionale consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, del medesimo art. 6, comma 2, di detta legge, nella parte in cui stabilisce che l'«onere» relativo alla stessa tassa «è posto a carico dei comuni per quanto attiene alle scuole materne, elementari e medie statali», data l'evidente analogia tra le due disposizioni.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  03/05/2001  n. 6  art. 6  co. 2

legge della Regione siciliana  26/03/2002  n. 2  art. 11  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2  

legge  22/03/1953  n. 87  art. 27