Ordinanza 444/2008 (ECLI:IT:COST:2008:444)
Massima numero 33101
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  17/12/2008;  Decisione del  17/12/2008
Deposito del 29/12/2008; Pubblicazione in G. U. 07/01/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta dell'imputato subordinata ad una integrazione probatoria - Ammissibilità della costituzione di parte civile - Possibilità per detta parte di chiedere l'ammissione di prova contraria - Preclusione - Asserita compromissione dell'accesso alla tutela dei diritti in sede giudiziaria - Denunciata violazione del diritto di difesa, nonché del principio del contraddittorio tra le parti nella formazione della prova - Omessa descrizione della fattispecie, con conseguente impossibilità di verificare la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo

E'manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, comma 5, e 441, comma 2, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., in ragione delle gravi carenze che segnano la descrizione dei fatti avvenuti nel giudizio principale, tali da precludere il necessario controllo della Corte in punto di rilevanza della questione.

- Sulla manifesta inammissibilità per mancanza di una descrizione della fattispecie adeguata alla verifica di rilevanza, vedi citata, ordinanza n. 101/2008.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 438  co. 5

codice di procedura penale    n.   art. 441  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte