Sanità pubblica - Contenimento della spesa farmaceutica - Legge della Regione Liguria - Limitazione del costo dei farmaci inibitori della pompa protonica - Addebito a carico del Servizio Sanitario Regionale del solo costo del farmaco generico incluso in tale categoria terapeutica - Previsione del potere della Giunta regionale di derogare da tale disposizione in presenza di atti nazionali o regionali finalizzati a garantire i medesimi effetti economici - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Questione priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
E'manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 15, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 113 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Cost. nella parte in cui, per ciò che concerne la categoria terapeutica degli inibitori di pompa protonica, pone a carico del Servizio sanitario regionale solo il costo del farmaco generico, salvo le deroghe previste con provvedimenti amministrativi. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, con la sentenza n. 271 del 2008, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, sicchè la sollevata questione, relativa alla medesima norma, è divenuta priva di oggetto.
- Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, v., citata, ordinanza n. 269/2008