Ordinanza 446/2008 (ECLI:IT:COST:2008:446)
Massima numero 33103
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  17/12/2008;  Decisione del  17/12/2008
Deposito del 29/12/2008; Pubblicazione in G. U. 07/01/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Istanza presentata dopo l'inizio dell'esecuzione della pena - Possibilità per il magistrato di sorveglianza di disporre l'applicazione provvisoria della misura anziché la sospensione dell'esecuzione, in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza nonchè violazione del principio di eguaglianza - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'art. 2 della legge 27 maggio 1998, n. 165, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza, investito dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, possa disporre l'applicazione provvisoria della misura anziché la sospensione dell'esecuzione, in attesa della decisione definitiva del tribunale di sorveglianza. Non appare manifestamente irragionevole la previsione che consente la sospensione cautelare della pena nei confronti del condannato in attesa della decisione definitiva sull'applicazione della misura, perché la provvisoria rimessione in libertà è disposta con un provvedimento cautelare che deve essere sorretto da un giudizio prognostico favorevole circa l'ammissione del soggetto alla misura stessa; non c'è neppure la lamentata disparità di trattamento tra condannati istanti per l'affidamento in prova al servizio sociale, da un lato, e condannati che chiedano la detenzione domiciliare e l'affidamento per fini terapeutici, dall'altro, poiché le situazioni a confronto sono caratterizzate da diversità dei presupposti di fatto e della configurazione normativa.

Sulle diversità fra affidamento in prova e detenzione domiciliare e affidamento a fini terapeutici v., citate, sentenza n. 338/2008 e ordinanza n. 375/1999



Atti oggetto del giudizio

legge  26/07/1975  n. 354  art. 47  co. 4

 27/05/1998  n. 165  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte