Ordinanza 447/2008 (ECLI:IT:COST:2008:447)
Massima numero 33104
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  17/12/2008;  Decisione del  17/12/2008
Deposito del 29/12/2008; Pubblicazione in G. U. 07/01/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sanità pubblica - Componenti del collegio sindacale delle ASL - Disciplina del procedimento di nomina e relative guarentigie - Mancata previsione - Denunciata violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Erroneità del presupposto interpretativo posto a fondamento della rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, aggiunto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sollevata in riferimento all'art. 97 della Costituzione, muovendo il rimettente dall'erroneo presupposto interpretativo secondo cui l'assenza di una disciplina statale sulla designazione e sulle "garanzie" di status dei componenti dei collegi sindacali attribuirebbe all'amministrazione un potere arbitrario di revoca dall'incarico, esercitabile "ad libitum" e anche al di fuori dei casi di cessazione dalla carica espressamente previsti dalla legge. Invero, i poteri di designazione e revoca dei componenti dei collegi sindacali, che hanno presupposti diversi, non possono essere esercitati arbitrariamente dall'amministrazione, ma restano comunque sottoposti alle regole generali sull'azione amministrativa, alla cui stregua il giudice amministrativo può sindacarne gli atti di esercizio.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 3  co. 3

decreto legislativo  19/06/1999  n. 229  art. 3  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte