Ordinanza 448/2008 (ECLI:IT:COST:2008:448)
Massima numero 33105
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  17/12/2008;  Decisione del  17/12/2008
Deposito del 29/12/2008; Pubblicazione in G. U. 07/01/2009
Massime associate alla pronuncia:  33106


Titolo
Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Sanzione accessoria della confisca del ciclomotore o motoveicolo utilizzato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada - Denunciata compressione del diritto di proprietà - Omessa motivazione circa il contrasto tra la norma denunciata ed il parametro evocato - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel suo testo originario, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, a sua volta introdotto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, censurato, in riferimento all'art. 42 Cost., nella parte in cui disponeva la confisca in tutti i casi in cui il ciclomotore fosse stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada. Il rimettente, infatti, non ha addotto alcuna motivazione a sostegno dell'ipotizzato contrasto tra la norma e il parametro evocato.



Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 213  co. 2

decreto-legge  30/06/2005  n. 115  art. 5  co. 1

legge  17/08/2005  n. 168  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte