Sentenza 90/2023 (ECLI:IT:COST:2023:90)
Massima numero 45508
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  20/02/2023;  Decisione del  20/02/2023
Deposito del 09/05/2023; Pubblicazione in G. U. 10/05/2023
Massime associate alla pronuncia:  45500  45501  45502  45503  45504  45505  45506  45507  45509  45510  45511  45512  45513  45514  45515  45516  45517  45518  45519  45520  45521  45522


Titolo
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Siciliana - Compatibilità paesaggistica delle costruzioni realizzate in zone sottoposte a vincolo - Regolarizzazione di autorizzazioni edilizie in assenza di autorizzazione paesaggistica (c.d. autorizzazione paesaggistica postuma) - Estensione temporale del regime transitorio previsto dalla disciplina statale - Eccedenza dai limiti della competenza legislativa statutaria a tutela delle norme fondamentali di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090008).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 14 dello statuto, l'art. 20, comma 1, lett. b), della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, che consente di applicare il regime transitorio di cui all'art. 182, comma 3-bis, cod. beni culturali - secondo cui è possibile ottenere l'autorizzazione paesaggistica c.d. postuma purché la relativa domanda sia stata presentata prima del 30 aprile 2004 - anche a casi ulteriori e diversi. La disposizione impugnata dal Governo consente di ottenere la sanatoria paesaggistica ex post in ipotesi diverse da quelle, ristrettissime e tassative, di cui agli artt. 146 e 167 cod. beni culturali. (Precedente: S. 201/2021 - mass. 44229).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  06/08/2021  n. 23  art. 20  co. 1

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 146  

decreto legislativo  22/01/2004  n. 42  art. 147