Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Sanzione accessoria della confisca del ciclomotore o motoveicolo utilizzato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada - Denunciata irragionevolezza - Questione analoga ad altre già dichiarate manifestamente infondate - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel suo testo originario, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, a sua volta introdotto dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui disponeva la confisca in tutti i casi in cui il ciclomotore fosse stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del codice della strada. E', infatti, sorretta da adeguata giustificazione la scelta di reprimere più intensamente le infrazioni che condividono la medesima funzione di prevenire i rischi specifici derivanti da quegli incidenti in cui risultino coinvolti veicoli a due ruote, e le misure dirette ad attenuare le conseguenze che possono derivare dai traumi prodotti da tali incidenti risultano dettate da esigenze tali da escludere che il più severo trattamento punitivo limiti irragionevolmente la estrinsecazione della personalità del soggetto sanzionato.
- Sulla medesima questione v., citati, i precedenti: ordinanze n. 256, n. 196 e n. 125/2008