Ordinanza 449/2008 (ECLI:IT:COST:2008:449)
Massima numero 33107
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  17/12/2008;  Decisione del  17/12/2008
Deposito del 29/12/2008; Pubblicazione in G. U. 07/01/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborso di credito d'imposta - Mancato esercizio dell'opzione per differenti regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili - Sopravvenuta norma di interpretazione autentica - Opzione desumibile da comportamenti concludenti del contribuente - Applicabilità ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa sopravvenuta - Previsto divieto di restituzione delle imposte già pagate - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Questione priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per il quale «Non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate», in relazione a quanto stabilito dal primo periodo dello stesso comma, secondo cui «L'art. 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, concernente l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili, si intende applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 442 del 1997». Invero, successivamente all'ordinanza di rimessione, con la sentenza n. 330 del 2007, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione denunciata per contrasto con l'art. 3 Cost., sicchè la sollevata questione, relativa alla medesima norma, è divenuta priva di oggetto. Infatti, l'efficacia ex tunc della citata pronuncia di illegittimità costituzionale preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza della sollevata questione, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, v., citate, ex multis, ordinanze n. 269/2008; n. 290 e n. 34/ 2002; n. 575/2000; n. 525/1995; n. 233/1995; n. 171/1992; n. 246/1991.



Atti oggetto del giudizio

legge  21/11/2000  n. 342  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte