Ordinanza 2/2009 (ECLI:IT:COST:2009:2)
Massima numero 33109
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  12/01/2009;  Decisione del  12/01/2009
Deposito del 16/01/2009; Pubblicazione in G. U. 21/01/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza e assistenza - Perequazione automatica delle pensioni - Determinazione in base all'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati anziché in base a quello specifico calcolato dall'Istat per le famiglie dei pensionati - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza - Difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione e carenza di incidentalità - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, censurato, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede un meccanismo di perequazione delle pensioni basato sull'applicazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, anziché su quello specifico delle famiglie dei pensionati. Infatti l'ordinanza di rimessione è priva di una sia pure sintetica motivazione sulla sussistenza della giurisdizione in capo al remittente e tale carenza - ancor più rilevante ove si consideri che il giudizio principale è destinato ad incidere su posizioni di diritto soggettivo, in quanto l'atto impugnato non comporta esercizio di un potere per la realizzazione di un interesse pubblico e di scelte discrezionali, né riguarda un ambito materiale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - si riflette sul giudizio di legittimità costituzionale, il quale, nelle circostanze e nei termini in cui la questione è proposta, risulta privo del carattere di incidentalità. Inoltre, la questione è stata sollevata sull'assunto non specificamente motivato dell'esistenza di un solo indice ufficiale espressamente elaborato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie dei pensionati, periodicamente determinato ai fini della perequazione delle pensioni.

- In relazione alla sussistenza dei presupposti per legittimare il riconoscimento di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, v., citate, sentenze n. 204/2004, n. 191/2006 e n. 140/2007.

- Sul fatto che il petitum del giudizio principale non deve identificarsi con l'oggetto della questione in esso sollevata, v., citata, sentenza n. 84/2006.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/12/1992  n. 503  art. 11  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte