Reati e pene - Delitto di lesioni personali colpose commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - Competenza del giudice di pace - Conseguente applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 52 del d.lgs. n. 274/2000 - Lamentata irragionevole diversificazione del trattamento sanzionatorio rispetto ai reati di lesioni connesse a colpa professionale o commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, attribuiti alla competenza del Tribunale - Denunciate inadeguatezza della sanzione e lesione del diritto alla salute - Rilevanza ipotetica della questione nel giudizio a quo , nonché richiesta di intervento addittivo e di sistema in malam partem - Intervento precluso alla Corte - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 52, 63 e 64 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione. Ed invero, il rimettente, affermando la rilevanza della questione senza risolvere il quesito preliminare relativo alla qualificazione del fatto reato in rapporto all'elemento psicologico - la dove la sussistenza del dolo eventuale condurrebbe a qualificare la condotta contestata come reato di lesioni personali dolose, come tale sottratto alla competenza del giudice di pace ed al relativo trattamento sanzionatorio - rende soltanto ipotetica la rilevanza della questione. Inoltre, chiedendo per il reato in esame (lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale) una pronuncia che consenta di ripristinare il meccanismo sanzionatorio applicabile prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 274 del 2000, invoca un intervento addittivo e di sistema in malam partem non consentito alla Corte in forza del principio della riserva di legge in materia penale. Né può indurre a diverso avviso il richiamo che il rimettente fa dei principi di cui alla sentenza n. 394/2006 - che ha ritenuto suscettibili di sindacato le norme penali di favore, ossia quelle che stabiliscono, per determinate ipotesi, un trattamento più favorevole di quello risultante dall'applicazione di norme generali - giacché non si verte, nel caso di specie, in ipotesi di norme penali di favore.
- Sulla mancata preliminare risoluzione del dubbio in ordine all'esatta qualificazione giuridica del reato, vedi citata, ex plurimis ordinanza n. 374 del 2004