Ordinanza 4/2009 (ECLI:IT:COST:2009:4)
Massima numero 33111
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
12/01/2009; Decisione del
12/01/2009
Deposito del 16/01/2009; Pubblicazione in G. U. 21/01/2009
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Circolazione stradale - Violazione non contestata immediatamente al responsabile di un'infrazione stradale - Notificazione del relativo verbale - Mancata previsione del dovere a carico della Pubblica Amministrazione di notificare il verbale a tutti gli interessati - Lamentata violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.
Circolazione stradale - Violazione non contestata immediatamente al responsabile di un'infrazione stradale - Notificazione del relativo verbale - Mancata previsione del dovere a carico della Pubblica Amministrazione di notificare il verbale a tutti gli interessati - Lamentata violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 201, primo comma, del codice della strada, censurato, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui dispone che l'autorità amministrativa può, anziché deve, notificare il verbale di contestazione della violazione a tutti i soggetti interessati. Invero l'ordinanza di rimessione, da un lato, non spiega quale effetto avrebbe nel giudizio a quo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, dall'altro, si limita ad enunciare un preteso contrasto con gli evocati parametri costituzionali, senza fornire alcuna motivazione in proposito.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 201, primo comma, del codice della strada, censurato, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui dispone che l'autorità amministrativa può, anziché deve, notificare il verbale di contestazione della violazione a tutti i soggetti interessati. Invero l'ordinanza di rimessione, da un lato, non spiega quale effetto avrebbe nel giudizio a quo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, dall'altro, si limita ad enunciare un preteso contrasto con gli evocati parametri costituzionali, senza fornire alcuna motivazione in proposito.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 201
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte