Reati e pene - Prescrizione - Delitto di truffa - Decorrenza del termine di prescrizione dal giorno di commissione del reato anziché dal giorno in cui la persona abbia contezza della truffa perpetrata ai suoi danni - Dedotta violazione del principio di ragionevolezza - Denunciata lesione della tutela della persona offesa dal reato, nonché violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale - Richiesta di pronuncia addittiva " in malam partem " - Intervento precluso alla Corte - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, dell'art. 158 cod. pen., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decorra, per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., dal giorno di commissione del reato anziché dal giorno in cui la persona abbia contezza della truffa perpetrata ai suoi danni. Infatti, la pronuncia che viene sollecitata, mirando a introdurre un diverso dies a quo per il decorso del termine di prescrizione, esorbita dai poteri spettanti alla Corte, a ciò ostando il principio della riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., che demanda in via esclusiva al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni applicabili, inibendo alla Corte di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, tra i quali rientrano quelli attinenti alla prescrizione e dei relativi atti interruttivi o sospensivi. Inoltre, il principio di legalità preclude alla Corte di pronunciare sentenze additive "in malam partem" del tipo di quella chiesta dal rimettente.
- Sulla inammissibilità di pronunce il cui effetto possa essere quello di introdurre nuove fattispecie penali o comunque di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, v., citate, ex plurimis, sentenze n. 324/2008 e n. 394/2006 e ordinanza n. 65/2008.