Reati e pene - Prescrizione - Reato perseguibile a querela - Decorrenza del termine di prescrizione dal giorno di commissione di ciascun reato anziché dalla cessazione del reato continuato - Dedotta violazione del principio di ragionevolezza nonché lesione della tutela della persona offesa dal reato - Richiesta di pronuncia addittiva " in malam partem " - Intervento precluso alla Corte - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 158 cod. pen., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decorra, per i reati perseguibili a querela, dal giorno di commissione di ciascun reato anziché dalla cessazione del reato continuato. Infatti, la pronuncia che viene sollecitata, mirando a introdurre un diverso dies a quo per il decorso del termine di prescrizione, esorbita dai poteri spettanti alla Corte, a ciò ostando il principio della riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., che demanda in via esclusiva al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni applicabili, inibendo alla Corte di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, tra i quali rientrano quelli attinenti alla prescrizione e dei relativi atti interruttivi o sospensivi. Inoltre, il principio di legalità preclude alla Corte di pronunciare sentenze additive "in malam partem" del tipo di quella chiesta dal rimettente.
- Sulla inammissibilità di pronunce il cui effetto possa essere quello di introdurre nuove fattispecie penali o comunque di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, v., citate, ex plurimis, sentenze n. 324/2008 e n. 394/2006 e ordinanza n. 65/2008.