Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del questore - Trattamento sanzionatorio - Previsione della reclusione da uno a quattro anni - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di proporzionalità della pena e della finalità rieducativa della stessa - Questioni identiche ad altre già dichiarate inammissibili e manifestamente inammissibili - Mancata prospettazione di nuovi o diversi motivi di censura - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5-ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, censurato, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5-bis. Infatti, le questioni sono sostanzialmente identiche ad altre già dichiarate inammissibili con la sentenza n. 22 del 2007, e manifestamente inammissibili con le ordinanze numeri 167 e 354 del 2007 e numeri 52 e 273 del 2008, e i provvedimenti di rimessione non prospettano alcun nuovo elemento di valutazione che induca a discostarsi dalle conclusioni raggiunte e più volte ribadite.
- V., citati, i precedenti specifici di cui alla sentenza n. 22/2007 e alle ordinanze n. 167 e 354/2007 e n. 52 e 273/2008.