Ordinanza 8/2009 (ECLI:IT:COST:2009:8)
Massima numero 33117
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
12/01/2009; Decisione del
12/01/2009
Deposito del 16/01/2009; Pubblicazione in G. U. 21/01/2009
Massime associate alla pronuncia:
33118
Titolo
Procedimento civile - Impugnazioni - Previsione, ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006, dell'appellabilità delle ordinanze di convalida del provvedimento opposto nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa - Denunciato eccesso di delega, per estraneità all'oggetto della delega conferita con la legge n. 80 del 2005 - Inapplicabilità della norma impugnata nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità della questione.
Procedimento civile - Impugnazioni - Previsione, ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006, dell'appellabilità delle ordinanze di convalida del provvedimento opposto nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa - Denunciato eccesso di delega, per estraneità all'oggetto della delega conferita con la legge n. 80 del 2005 - Inapplicabilità della norma impugnata nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, censurato, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, ed in relazione all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n. 80, poiché, modificando il quinto comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha reso appellabile l'ordinanza di convalida del provvedimento opposto nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, prima ricorribile solo in cassazione. La norma censurata non è, infatti, applicabile nel giudizio a quo, avendo quest'ultimo ad oggetto l'appello avverso una sentenza emessa da un Giudice di pace all'esito di un giudizio di opposizione.
È manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, censurato, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, ed in relazione all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n. 80, poiché, modificando il quinto comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha reso appellabile l'ordinanza di convalida del provvedimento opposto nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, prima ricorribile solo in cassazione. La norma censurata non è, infatti, applicabile nel giudizio a quo, avendo quest'ultimo ad oggetto l'appello avverso una sentenza emessa da un Giudice di pace all'esito di un giudizio di opposizione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
02/02/2006
n. 40
art. 26
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 14/05/2005
n. 80
art. 1
co. 2
legge 14/05/2005
n. 80
art. 1
co. 3