Procedimento civile - Impugnazioni - Previsione, ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006, dell'appellabilità delle sentenze rese nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa - Denunciato eccesso di delega, per estraneità all'oggetto della delega conferita con la legge n. 80 del 2005 - Questione identica ad altra dichiarata non fondata e, successivamente, manifestamente infondata - Proposizione dei medesimi argomenti di censura e di un argomento diverso ma inconferente - Manifesta infondatezza della questione.
É manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, censurato, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, ed in relazione all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n. 80, poiché, abrogando l'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha reso appellabile la sentenza che decide l'opposizione avverso il provvedimento che irroga una sanzione amministrativa, prima ricorribile solo in cassazione. Infatti la stessa identica questione è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 98 del 2008 e, successivamente, manifestamente infondata con le ordinanze n. 396 e n. 281 del 2008, né risultano addotti profili diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati, eccezion fatta per l'ulteriore argomento, concernente la modalità di proposizione dell'appello, che risulta palesemente inconferente al fine di confortare il denunciato vizio di eccesso di delega.