Sentenza 9/2009 (ECLI:IT:COST:2009:9)
Massima numero 33119
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  14/01/2009;  Decisione del  14/01/2009
Deposito del 23/01/2009; Pubblicazione in G. U. 28/01/2009
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Trasporto - Legge della Regione Abruzzo - Conducenti di autoveicoli per il trasporto di merci di peso superiore ai trentacinque quintali, residenti nella Regione - Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività subordinata all'obbligo di effettuazione dell'accertamento diagnostico denominato "polisonnografia" - Violazione del principio di libera circolazione delle persone e delle cose all'interno della Regione e tra la stessa e le altre Regioni, con conseguente limitazione all'esercizio del diritto al lavoro - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle residue censure.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'articolo 120, comma primo, della Costituzione, l'articolo 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge della Regione Abruzzo 25 ottobre 2007, n. 35. La disposizione regionale, imponendo ai soggetti residenti nella Regione Abruzzo, per la circolazione alla guida di autoveicoli per il trasporto di merci di peso superiore a trentacinque quintali, l'obbligo di effettuazione dell'accertamento diagnostico denominato "polisonnografia", frappone infatti un ostacolo alla libera circolazione di tali soggetti e delle merci da essi trasportate, non solo all'interno della Regione Abruzzo, ma anche, necessariamente, tra la stessa e le altre Regioni. Inoltre, nel subordinare l'esercizio dell'attività lavorativa di conducente, per professione abituale, di autoveicoli per il trasporto di carichi superiori ai trentacinque quintali all'effettuazione del predetto esame, limita l'esercizio, da parte dei soli cittadini residenti in Abruzzo, del diritto al lavoro.

- Sul rapporto tra l'articolo 120 e l'articolo 16 della Costituzione, v. la cit. sentenza n. 428 del 2004.

- Sulla spettanza esclusiva allo Stato del compito di fissare gli standard minimi di sicurezza per la circolazione di veicoli e per la prevenzione dei sinistri, v. le citt. sentenze n. 135 del 1997 e n. 31 del 2001.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  25/10/2007  n. 35  art. 1  co. 5

legge della Regione Abruzzo  25/10/2007  n. 35  art. 1  co. 6

legge della Regione Abruzzo  25/10/2007  n. 35  art. 1  co. 7

legge della Regione Abruzzo  25/10/2007  n. 35  art. 1  co. 8

legge della Regione Abruzzo  25/10/2007  n. 35  art. 1  co. 9

legge della Regione Abruzzo  25/10/2007  n. 35  art. 1  co. 11

legge della Regione Abruzzo  25/10/2007  n. 35  art. 1  co. 13

legge della Regione Abruzzo  25/10/2007  n. 35  art. 1  co. 14

legge della Regione Abruzzo  25/10/2007  n. 35  art. 1  co. 15

legge della Regione Abruzzo  25/10/2007  n. 35  art. 1  co. 16

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 120  co. 1

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

Trattato CE    n.   art. 49  

Trattato CE    n.   art. 50  

Trattato CE    n.   art. 70  

Trattato CE    n.   art. 71  

Trattato CE    n.   art. 72  

Trattato CE    n.   art. 73  

Trattato CE    n.   art. 74  

Trattato CE    n.   art. 75  

Trattato CE    n.   art. 76  

Trattato CE    n.   art. 77  

Trattato CE    n.   art. 78  

Trattato CE    n.   art. 79  

Trattato CE    n.   art. 80