Sentenza 10/2009 (ECLI:IT:COST:2009:10)
Massima numero 33121
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  14/01/2009;  Decisione del  14/01/2009
Deposito del 23/01/2009; Pubblicazione in G. U. 28/01/2009
Massime associate alla pronuncia:  33120  33122  33123  33124


Titolo
Ambiente - Rifiuti - Regione Puglia - Smaltimento dei rifiuti speciali di provenienza extraregionale - Limitazione alle sole ipotesi in cui le strutture della Regione siano gli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi - Eccezione di inammissibilità per mancata valutazione della conformità della disposizione censurata alla normativa comunitaria in materia - Reiezione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29, censurato, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, 120 e 41 Cost., nella parte in cui, limitando lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dal territorio extraregionale alle sole ipotesi in cui le strutture site nella Puglia costituiscano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei medesimi rifiuti speciali, integra un "divieto relativo" allo smaltimento, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per mancata valutazione della conformità alla normativa comunitaria in materia, avendo il rimettente non implausibilmente ritenuto irrilevante, nella questione, il riferimento al diritto comunitario.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  31/10/2007  n. 29  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte