Ambiente - Rifiuti - Regione Puglia - Smaltimento dei rifiuti speciali di provenienza extraregionale - Limitazione alle sole ipotesi in cui le strutture della Regione siano gli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi - Eccezione di inammissibilità per mancata valutazione della conformità della disposizione censurata alla normativa comunitaria in materia - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29, censurato, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, 120 e 41 Cost., nella parte in cui, limitando lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dal territorio extraregionale alle sole ipotesi in cui le strutture site nella Puglia costituiscano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei medesimi rifiuti speciali, integra un "divieto relativo" allo smaltimento, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per mancata valutazione della conformità alla normativa comunitaria in materia, avendo il rimettente non implausibilmente ritenuto irrilevante, nella questione, il riferimento al diritto comunitario.