Ambiente - Rifiuti - Regione Puglia - Smaltimento dei rifiuti speciali di provenienza extraregionale - Limitazione alle sole ipotesi in cui le strutture della Regione siano gli impianti appropriati più vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi - Eccezioni di inammissibilità per difetto di rilevanza e per omessa sperimentazione della possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29, censurato, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, 120 e 41 Cost., nella parte in cui, limitando lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dal territorio extraregionale alle sole ipotesi in cui le strutture site nella Puglia costituiscano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei medesimi rifiuti speciali, integra un "divieto relativo" allo smaltimento, devono essere rigettate le eccezioni di inammissibilità per difetto di rilevanza e omessa sperimentazione della possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione. Infatti, nelle ordinanze di rimessione il Tar rimettente motiva non implausibilmente il convincimento di dover sollevare questione di costituzionalità, avendo ritenuto che l'atto amministrativo impugnato fosse corretta applicazione della norma regionale e avendo ritenuto che ogni sforzo interpretativo per rendere quest'ultima conforme al dettato costituzionale si infrangesse contro i limiti che il nostro ordinamento pone all'attività ermeneutica.