Ambiente - Rifiuti - Regione Puglia - Smaltimento dei rifiuti speciali di provenienza extraregionale - Limitazione alle sole ipotesi in cui le strutture della Regione siano gli impianti più vicini al luogo di produzione dei rifiuti stessi - Eccezione di inammissibilità per non corretta specificazione dell'oggetto del giudizio - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2007, n. 29, censurato, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, 120 e 41 Cost., nella parte in cui, limitando lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dal territorio extraregionale alle sole ipotesi in cui le strutture site nella Puglia costituiscano gli impianti di smaltimento appropriati più vicini al luogo di produzione dei medesimi rifiuti speciali, integra un "divieto relativo" allo smaltimento, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per non corretta specificazione dell'oggetto del giudizio, per avere i rimettenti censurato il solo art. 3 della legge regionale. Invero, i rimettenti hanno individuato nel primo comma dell'art. 3 il nucleo centrale della legge e il venir meno della norma denunciata priva le altre disposizioni regionali di autonoma portata regolatrice.